Abbonamento di telefonia mobile
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Chi è responsabile dei costi di collegamento?
La parte contraente è responsabile nei confronti della fornitrice dei costi sostenuti risultanti dall'abbonamento. Se il cliente ha concluso l'abbonamento insieme ad altre persone, per esempio con i suoi co-inquilini, ogni singola parte contraente è responsabile personalmente e in solido dei costi risultanti.
Se il cliente è minorenne e capace di discernimento ed ha firmato il contratto con la fornitrice con il consenso del suo rappresentante legale, è egli stesso responsabile dei costi. Il rappresentante legale è responsabile se ha firmato una dichiarazione esplicita di responsabilità con la fornitrice.
Le tariffe di roaming sono permesse?
A differenza di una fornitrice UE, una fornitrice svizzera può addebitare tasse di roaming per le chiamate all'interno dell'UE, se il cliente telefona verso una rete estera o se ascolta il combox o quando viene lasciato un messaggio sul combox. Tuttavia si applicano le seguenti limitazioni di costo:
• La fornitrice può permettere al cliente di utilizzare i servizi di roaming solo dopo che il cliente ha fissato un limite di costo. Il cliente può adattare il limite in qualsiasi momento;
• Il cliente deve poter disattivare e riattivare l’accesso ai servizi di roaming in qualsiasi momento, in modo semplice e gratuito;
• La fornitrice deve disattivare per impostazione predefinita i servizi di roaming in aereo, sulle navi e via satellite.
In caso di passaggio a una rete mobile estera la fornitrice informa il cliente senza indugio, gratuitamente e in forma chiara sui costi massimi dei servizi di roaming internazionale. Ciò a condizione che il cliente non abbia disattivato le informazioni.
Attenzione: nelle regioni di confine il telefono cellulare può entrare più volte in una rete di telefonia mobile estera.
C'è un limite massimo per le tariffe di roaming ?
Attualmente non ci sono limiti di prezzo, ma il Consiglio federale ha la competenza di fissarli sulla base di accordi internazionali. Tuttavia la fornitrice deve permettere al cliente di ottenere servizi di roaming a tariffe ridotte o una determinata quantità di unità incluse a un prezzo forfettario. Il cliente deve poter attivare queste opzioni gratuitamente in Svizzera e all'estero, via internet indipendentemente dall‘apparecchio.
Devo pagare i costi per i servizi a valore aggiunto?
Il cliente deve pagare i costi per i servizi a valore aggiunto solo se l'offerente lo ha informato in anticipo sul calcolo dei costi e sulla procedura di disattivazione ed il cliente ha espressamente accettato l'offerta sul suo cellulare. La fornitrice deve informare il cliente sulla procedura di disattivazione prima di ogni utilizzo di un servizio a valore aggiunto, a meno che il cliente non abbia rinunciato alla notifica.
I servizi a valore aggiunto devono essere chiaramente riconoscibili per il cliente, che deve avere la possibilità di bloccarli.
I servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico devono essere compresi in una categoria separata, chiaramente identificabile dal cliente. Il cliente deve avere la possibilità di bloccare esclusivamente questa categoria. Se il cliente è un minorenne, la fornitrice deve bloccare i servizi a valore aggiunto con contenuto erotico o pornografico. Se non lo fa, il cliente minorenne o il suo rappresentante legale non devono pagare la fattura per i servizi a valore aggiunto.
Cifre, termini & requisiti formali
C’è un limite massimo per i prezzi dei servizi a valore aggiunto ?
Il Consiglio federale ha fissato dei prezzi massimi per i servizi a valore aggiunto. In particolare la tariffa di base non può superare i 100 CHF e il prezzo al minuto non può superare i 10 CHF. Per i servizi a valore aggiunto con i numeri 084x, 0800 e 00800 si applica una tariffa massima in funzione del tempo di 7,5 centesimi / minuto (IVA esclusa). Il fornitore può arrotondare l'importo finale ai 10 centesimi successivi.
Su richiesta la fornitrice deve informare il cliente in particolare sulla data e l'ora della fornitura del servizio a valore aggiunto, sulla tariffa dovuta e, eventualmente, sulla durata del collegamento.
Finché la fornitrice non dimostra che il cliente ha acquisito legalmente i servizi a valore aggiunto, il cliente può detrarre gli importi contestati dalla fattura senza che la fornitrice possa bloccare o interrompere la connessione. La fornitrice può, tuttavia, bloccare l'accesso ai servizi a valore aggiunto.
Devo accettare chiamate pubblicitarie?
Il cliente non deve accettare chiamate pubblicitarie. Se è iscritto in un elenco telefonico, ha il diritto di annotarlo nell'elenco telefonico o di rinunciare all'iscrizione nell'elenco. Se sceglie una delle due opzioni, essa è vincolante per tutte le persone con le quali non ha relazioni commerciali.
Se il cliente riceve comunque delle chiamate pubblicitarie non richieste, può avvisare la fornitrice per iscritto. La fornitrice deve comunicargli il nome della persona dal cui collegamento è stata fatta la chiamata pubblicitaria, così come la data, l'ora e la durata della comunicazione. Il cliente può contattare chi lo ha chiamato ed esigere che cessi le chiamate. Se non ha successo, il cliente può presentare un reclamo al Segretariato di Stato dell'economia (seco). La fornitrice deve impedire che le chiamate pubblicitarie continuino ad essere fatte dal numero segnalato e può disconnettere dalla rete di telecomunicazione il cliente che invia pubblicità sleale.