Gravidanza
Via legale
Cosa posso fare se la Cassa malati ha fatturato in maniera errata le prestazioni di maternità? Cosa posso fare contro la mia datrice di lavoro che non rispetta la protezione della salute di donna incinta oppure di donna allattante?
- Posso fare qualcosa contro la Cassa malati, se quest’ultima non paga o paga solo parzialmente le prestazioni di maternità?
- A chi mi posso rivolgere se la mia datrice di lavoro non protegge la salute sul posto di lavoro?
- Rischio di ricevere una disdetta se sollevo il tema della protezione della salute sul posto di lavoro?
Downloads
Posso fare qualcosa contro la Cassa malati, se quest’ultima non paga o paga solo parzialmente le prestazioni di maternità?
Se la Cassa malati di base rifiuta l’assunzione dei costi di prestazioni di maternità oppure computa la partecipazione ai costi o la franchigia, la persona assicurata può:
• pretendere dalla Cassa malati il rilascio di una decisione formale;
• fare opposizione alla decisione della Cassa malati da inviarsi alla Cassa malati stessa;
• Interporre ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro un’eventuale decisione su opposizione negativa. La medesima possibilità esiste nel caso in cui la Cassa malati non rilasci una decisione formale o una decisione su opposizione nonostante la richiesta. Il Tribunale non è legato alle conclusioni delle parti e può quindi modificare la decisione anche a sfavore della persona assicurata.
• Ricorrere al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
Termini & Formalità
• Cassa malati di base
o La persona assicurata può fare opposizione alla decisione della Cassa malati entro 30 giorni .
o La Cassa malati emana entro un termine adeguato la decisione su opposizione, motivata e contenente un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
• Tribunale cantonale delle assicurazioni
o Il Tribunale delle assicurazioni del cantone in cui la persona assicurata è domiciliata è competente per giudicare le decisioni su opposizione rispettivamente il rifiuto della Cassa malati di emanare una decisione.
o Per la procedura è applicabile il diritto processuale cantonale. Il procedimento deve però soddisfare delle esigenze minime, per esempio deve essere di regola pubblico e di principio gratuito per le parti
o Il Tribunale cantonale delle assicurazioni emana la sua decisione rapidamente, accompagnata da una motivazione e dall'indicazione dei rimedi giuridici. Il Tribunale comunica la decisione in forma scritta.
• Tribunale federale
o L'assicurato può ricorrere contro la decisione finale del Tribunale cantonale delle assicurazioni al Tribunale federale entro 30 giorni.
A chi mi posso rivolgere se la mia datrice di lavoro non protegge la salute sul posto di lavoro?
Se il datore di lavoro viola la protezione della salute sul posto di lavoro, la lavoratrice può denunciare il datore di lavoro all'ispettorato cantonale del lavoro. L'ispettorato cantonale del lavoro è obbligato a indagare sulla denuncia. Il datore di lavoro può essere multato fino a 180 aliquote giornaliere.
Rischio di ricevere una disdetta se sollevo il tema della protezione della salute sul posto di lavoro?
Se il datore di lavoro licenzia il dipendente perché quest’ultimo vuole far rispettare la protezione della salute sul posto di lavoro, il licenziamento è in linea di principio abusivo. La dipendente licenziata può fare opposizione contro il licenziamento e chiedere un risarcimento. (cfr. anche: "Licenziata dopo il congedo di maternità: sempre consentito dopo la riorganizzazione?")
Termini & Formalità
• La dipendente deve fare opposizione scritta alla disdetta abusiva al più tardi alla scadenza del termine di disdetta. Attenzione: L’opposizione deve essere notificata al datore di lavoro al più tardi l’ultimo giorno del termine di disdetta. La data del timbro postale non è rilevante.
• Se il datore di lavoro mantiene la disdetta, la dipendente può avviare la causa entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Competente per questa causa è l’autorità di conciliazione per i litigi in materia di diritto del lavoro rispettivamente il Tribunale del domicilio o sede del datore di lavoro o del luogo in cui la dipendente svolge abitualmente il lavoro.
Attenzione: Se il licenziamento avviene durante il periodo protezione è nullo e la dipendente non deve fare opposizione. Il periodo di protezione dura dall'inizio della gravidanza fino a 16 settimane dopo la nascita. (altro su questo argomento: "Sono incinta. La mia datrice di lavoro può licenziarmi?)