Consumo & Internet
7 domande e risposte in merito a «Stop all’isola dei prezzi elevati»
Il Consiglio federale ha promulgato con entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi». L'obiettivo della nuova regolamentazione è che i consumatori e le aziende non debbano più pagare prezzi più alti perché hanno sede in Svizzera.
Ogni online-store deve consegnare la merce in Svizzera?
No. Tuttavia, deve anche inviare su desiderio dei clienti svizzeri la merce ad un indirizzo di consegna.
Se un'azienda consegna in Svizzera, non può trattare i clienti in Svizzera in modo diverso dai clienti all'estero senza una giustificazione oggettiva: Non può discriminare i clienti sulla base della loro nazionalità, del loro luogo di residenza, del loro luogo di stabilimento, dell'ubicazione del loro prestatore di servizi di pagamento o del luogo di emissione dei loro mezzi di pagamento. La legislazione si applica anche alle vendite per telefono o su catalogo.
Se un'azienda viola questi regolamenti, il cliente interessato può in particolare presentare una segnalazione alla Commissione della concorrenza.
Può un negozio online pretendere prezzi più alti da un cliente svizzero?
No. Se un negozio online esige un prezzo più alto da un cliente svizzero che da un cliente in Francia, Italia o Germania, per esempio, sta agendo slealmente. Lo stesso vale se il cliente svizzero non ha accesso a opzioni di pagamento equivalenti.
Il divieto è soggetto a una "giustificazione oggettiva": per esempio, un negozio online può far pagare un prezzo totale più alto se la spedizione in Svizzera è più costosa e si devono sostenere costi come le tasse di sdoganamento.
Il regolamento si applica anche alle vendite via telefono o catalogo.
Il geo-blocking è ancora permesso?
No. Un'azienda privata non può né bloccare né limitare l'accesso al suo portale online. Né può reindirizzare i clienti a una versione diversa da quella che hanno originariamente visitato, come un dominio .ch, senza il loro consenso. Se lo fa, agisce in maniera sleale.
La regolamentazione è valida per tutti i prodotti e le prestazioni di servizi?
Per i prodotti sì, ma non per le prestazioni di servizi.
Il Parlamento ha ancorato nella legge un ampio catalogo di eccezioni analoghe al regolamento UE. Così, il divieto di geo-blocking non si applica ai "servizi non economici di interesse generale; servizi finanziari; servizi di comunicazione elettronica; servizi di trasporto pubblico; servizi forniti da agenzie di lavoro temporaneo; servizi sanitari; giochi d'azzardo che richiedono una posta di valore monetario, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse; servizi di sicurezza privata; servizi sociali di ogni tipo; servizi connessi all'esercizio dei poteri pubblici; attività dei notai e degli ufficiali giudiziari nominati dalle autorità pubbliche; servizi audiovisivi".
Le nuove regole si applicano anche alle aziende in Svizzera?
Sì. La legge sui cartelli ora protegge le aziende svizzere dall'abuso non solo delle aziende che dominano il mercato, ma anche delle aziende "relativamente dominanti". Un'impresa “relativamente dominante è quella da cui dipendono altre imprese per la fornitura o la domanda di un bene o servizio in modo tale che non ci sono sufficienti e ragionevoli possibilità di rivolgersi ad altre imprese".
Per invocare con successo la protezione, l'azienda deve dimostrare di aver esaurito senza successo le alternative disponibili.
Un'azienda è libera di decidere se approvvigionarsi in patria o all'estero?
Sì, si applica la libertà di approvvigionamento. Un'azienda dominante o relativamente dominante non può richiedere ai suoi clienti aziendali di acquistare beni e servizi a livello nazionale se questi sono offerti anche all'estero. Il cliente aziendale può acquistare i beni e i servizi "all'estero ai prezzi di mercato e alle condizioni abituali del settore".
Cosa succede se un'azienda abusa del suo potere di mercato relativo?
A differenza di un'azienda dominante, un'azienda con un potere di mercato relativo non affronta alcuna sanzione secondo il diritto amministrativo.
Se un'impresa è colpita dall'abuso di un'impresa con potere di mercato relativo, può - a condizione che l'altra impresa con potere di mercato relativo abbia una sede legale in Svizzera - presentare una denuncia alla Commissione della concorrenza. Può anche intraprendere un'azione civile e, per esempio, chiedere che la limitazione cessi.