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7 risposte alle nuove disposizioni per le biciclette elettriche
Il Consiglio federale ha emanato le nuove disposizioni per le biciclette elettriche valide a partire dal 1° aprile 2022. L'obiettivo delle nuove disposizioni è di aumentare la visibilità sulla strada e di evitare gli incidenti.
Quale mezzo è considerato una bicicletta elettrica veloce rispettivamente lenta?
Una bicicletta elettrica veloce, classificata secondo l'ordinanza nella categoria «ciclomotori», è un veicolo a propulsione elettrica con una velocità massima per costruzione di 30 km/h oppure di 45 km/h in caso di pedalata assistita. Una bicicletta elettrica lenta, secondo l'ordinanza un «ciclomotore leggero», è un veicolo a propulsione elettrica avente una velocità massima per costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita (vedi anche: «Mia figlia di 14 anni può guidare una e-bike a mia insaputa?»)
Quali biciclette elettriche devono avere le luci diurne?
Tutte le biciclette elettriche con una velocità massima a partire da 10 km/h ora devono avere le luci accese durante la corsa di giorno. L'unica eccezione è per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1 gennaio 1970.
Devo montare stabilmente le luci diurne?
No. Ma lei deve come precedentemente assicurarsi che la sua bicicletta elettrica abbia «montate stabilmente almeno una luce bianca luminosa fissa anteriore e una luce rossa luminosa posteriore». Lei è inoltre responsabile di assicurarsi che la batteria duri per tutta la durata del viaggio.
Una luce diurna fissata al corpo o al casco non soddisfa i requisiti.
Posso guidare una bicicletta elettrica alla velocità che voglio?
No. La nuova regola è che i conducenti di biciclette elettriche «devono osservare le velocità massime generali e segnalate». (Vedi anche: «Posso guidare una e-bike veloce su una pista ciclabile?») Per il resto le disposizioni per i ciclisti sono applicabili come in precedenza.
Devo dotare subito la mia bicicletta elettrica veloce di un tachimetro?
No. Solo le e-bike veloci messe sul mercato dopo il 1° aprile 2024 devono già avere un tachimetro. Se la tua e-bike veloce è stata messa sul mercato tra il 1° gennaio 1970 e il 1° aprile 2024, deve dotarla di un tachimetro entro il 1° aprile 2027. Se la sua ciclomotore è stata messa in circolazione prima del 1° gennaio 1970, non deve fare nulla.
Il tachimetro deve essere posizionato nel campo visivo del conducente e deve indicare almeno la velocità effettiva. Tuttavia, la velocità visualizzata non deve essere più del 10 per cento più 4 km / h al di sopra della velocità reale.
Dove si applicano le nuove prescrizioni per le biciclette elettriche?
Le nuove prescrizioni per le e-bike si applicano a tutte le aree di circolazione pubblica. Le aree di circolazione pubblica sono tutte le aree di traffico che non sono adibite esclusivamente per uso privato. Quindi, anche se sta guidando la sua e-bike su una pista, un sentiero o una stradina di campagna, deve accendere le luci ogni volta che pedala.
Attenzione: Nel valutare se uno spazio è pubblico o meno, non è decisivo chi ne è il proprietario. Ciò che è decisivo è se una zona è aperta a tutti. Solo le aree private che sono visibilmente delimitate come private da barriere o divieti d'uso sono considerate private e quindi non soggette alla Legge sulla circolazione stradale. Le aree che sono ovviamente riservate all'uso privato non richiedono alcuna marcatura speciale.
Cosa rischio se guido una e-bike senza luci o troppo veloce?
Chi non ha acceso le luci della propria e-bike durante il giorno rischia ora una multa disciplinare di 20 franchi. Resta in vigore quanto segue: guidare una e-bike di notte senza luci accese quando la strada è illuminata comporta una multa di 40 franchi; se la strada non è illuminata, la multa è di 60 franchi. Guidare una e-bike senza luci in un tunnel illuminato comporta una multa di 20 franchi.
Poiché le norme sulla velocità ora si applicano anche alle e-bike, chiunque viaggi troppo veloce su una e-bike rischia una multa disciplinare. «Il superamento della velocità massima generale o segnalata da parte di persone su ciclomotori dopo la deduzione della tolleranza e della misurazione definita dall'USTRA» è sanzionato con una multa amministrativa di 30 franchi.