Salute
Assistenza non medica a domicilio: la Suva deve pagare retroattivamente?
L’assicurazione infortuni deve pagare per l’assistenza non medica a domicilio anche se l’infortunio è avvenuto prima del primo gennaio 2017. Così ha deciso il Tribunale federale il 28 agosto 2020.
Dal 1° gennaio 2017, una persona assicurata contro gli infortuni ha il diritto di ottenere dalla compagnia assicurativa un contributo per l'assistenza non medica a domicilio. In caso di infortuni avvenuti prima di questa data, le cure permanenti devono essere adattate di conseguenza alla nuova situazione giuridica.
Cure a domicilio dopo un trauma cranio-cerebrale
Una donna ha subito un grave trauma cranio-cerebrale a causa di un incidente nel 2014 e ora ha bisogno di cure permanenti. Inizialmente, la Suva rimborsa solo i servizi di assistenza forniti da personale specializzato. Dal 1° gennaio 2017, tuttavia, l'assicurazione infortuni è obbligata a contribuire anche all'assistenza non medica a domicilio.
Nel febbraio 2017, la donna ha quindi richiesto l'adeguamento dell'assegno di cura vista la mutata situazione giuridica. Sia la Suva che il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo respingono la domanda. Il Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto il falso effetto retroattivo e confermato il diritto fondamentale della donna al rimborso della prestazione a partire dall'entrata in vigore della corrispondente disposizione dell'ordinanza.
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Le prestazioni di cura permanenti devono essere adattate alla nuova situazione giuridica
Le prestazioni di assistenza inizialmente concesse alla donna sono prestazioni permanenti. Al momento della sentenza, la Suva ha agito correttamente quando ha rimborsato solo i servizi di assistenza forniti da personale specializzato: non c'era alcuna base giuridica per ulteriori rimborsi. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2017, il Consiglio federale ha sancito, tra le altre cose, il diritto al rimborso per l'assistenza non medica a domicilio. Secondo la giurisprudenza del diritto delle assicurazioni sociali, «le sentenze originariamente prive di errori sulle prestazioni permanenti (...) devono in linea di principio essere adattate ai cambiamenti della situazione giuridica», come scrive il Tribunale federale.
Remunerazione equa per l'assistenza a domicilio
La Svizzera non può limitare sulla base di accordi internazionali l'assistenza a domicilio, se le condizioni sono soddisfatte. Il Parlamento ha pertanto adeguato la legge sull'assicurazione contro gli infortuni e il Consiglio federale ha previsto nell'ordinanza, tra l'altro, il diritto ai contributi per l'assistenza non medica a domicilio, a meno che il diritto non sia coperto da un assegno per grandi invalidi.
Come afferma il Tribunale federale, non risulta dai materiali relativi agli adeguamenti giuridici che le nuove disposizioni si applichino solo agli infortuni che si verificano dopo la modifica della legge. Le nuove disposizioni devono piuttosto garantire l'uguaglianza giuridica. «L'opinione contraria porterebbe a risultati iniqui, creando una disparità di trattamento, che durerebbe per anni o decenni, tra vecchi e nuovi casi».
Il Tribunale federale ha quindi accolto il ricorso su questo punto e ha rinviato il caso alla Suva per una nuova valutazione. Il tribunale condanna la Suva a pagare le spese processuali di 800 franchi svizzeri e la obbliga a versare delle ripetibili di 2 800 franchi svizzeri alle parti.
Aggiornato il 14 luglio 2022