Salute

Come sono assicurato contro gli infortuni se lavoro in remoto dall'estero?

Solo chi lavora fisicamente in Svizzera è assicurato ai sensi della LAINF. Questo vale anche se una persona può svolgere tutto il suo lavoro a distanza.

I dipendenti che lavorano in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni. Si applica il principio della territorialità, ossia il dipendente deve svolgere fisicamente il proprio lavoro in Svizzera. Chi lavora per un datore di lavoro con sede in Svizzera ma svolge il proprio lavoro a distanza dall'estero non è coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Lo ha stabilito il Tribunale federale nella sentenza del 12 agosto 2024.

Un lavoratore a distanza ha un incidente all'estero

Un uomo viene assunto come stagista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e non lavora mai fisicamente in Svizzera. Il 26 aprile 2022, durante una vacanza all'estero, subisce un infortunio. L'assicurazione infortuni del suo datore di lavoro copre inizialmente i costi delle cure mediche e delle indennità giornaliere. In un secondo momento, però, l'assicurazione nega l'obbligo di pagare le prestazioni in quanto l'uomo non lavorava in Svizzera. Dopo un’opposizione infruttuosa, l'uomo presenta anche un ricorso al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo. Infine, l'uomo presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

La presenza fisica in Svizzera è un prerequisito per la copertura assicurativa

Il Tribunale federale afferma che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si applica «ai dipendenti assicurati con sede di lavoro in Svizzera». C'è solo un'eccezione: se un dipendente è assicurato obbligatoriamente e successivamente viene «impiegato all'estero per un periodo limitato» dallo stesso datore di lavoro, rimane assicurato contro gli infortuni in Svizzera per un periodo limitato.

Questa eccezione non è applicabile in questo caso. Il principio di territorialità si applica anche alle persone che percepiscono un reddito tramite piattaforme internet. Il dipendente deve quindi svolgere fisicamente la propria attività lavorativa in Svizzera.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a pagare le spese giudiziarie di 800 franchi.