Famiglia
Devo andare a lavorare anche se mio figlio è ancora all'asilo?
Dopo una separazione, il genitore che presta assistenza deve, in linea di principio, intraprendere un'attività lavorativa a partire dal momento in cui il figlio più piccolo entra alla scuola dell’infanzia. Nella sentenza del 21 settembre 2018, il Tribunale federale ha sostituito la regola dei 10/16, precedentemente in vigore, con un modello che segue le tappe scolastiche.
Il nuovo diritto sul mantenimento, in vigore dal 1° gennaio 2017, prevede il contributo di mantenimento per i figli. Questo compensa la perdita di reddito del genitore che presta assistenza. Quando il bambino entra nella scuola dell’infanzia, lo Stato si fa carico di una parte della cura, per cui si può ragionevolmente prevedere che il genitore che se ne occupa lavori per il 50% del tempo. Questo carico di lavoro aumenta nel corso dell'istruzione del bambino. Il modello è applicabile sia agli alimenti per la cura del bambino che a quelli successivi al divorzio.
Controversia sul mantenimento dopo il divorzio
Dopo 18 anni, la coppia divorzia. Tre dei quattro figli comuni restano affidati al padre. Il figlio più piccolo ha 10 anni al momento della separazione e rimane affidato alternativamente a entrambi i genitori. Il tribunale distrettuale ordina al marito di versare i contributi di mantenimento dopo il divorzio per un importo di 420 franchi, mentre il tribunale superiore fissa l'importo a 400 franchi. Il marito presenta un ricorso in materia civile al Tribunale federale e chiede l'annullamento di questo contributo.
L'assistenza non familiare è equivalente
Il Tribunale federale afferma che l’accudimento interno ed esterno alla famiglia è di principio equivalente. Con l'iscrizione obbligatoria del bambino a scuola, lo Stato si assume una parte del compito di cura, consentendo al genitore che si occupa principalmente del bambino di svolgere un'attività lavorativa. Per il genitore che si prende cura dei figli è esigibile un’attività lavorativa del 50% dall’inizio della scuola obbligatoria da parte del figlio più giovane, dell’80 % dall’inizio della scuola media e del 100% dopo il compimento dei 16 anni. Questo modello a livello scolastico sostituisce la cosiddetta regola del 10/16, secondo la quale si può prevedere che il genitore che si prende cura del bambino lavori per il 50% del tempo a partire dal compimento del 10° anno di età del figlio più giovane e per il 100% del tempo a partire dal compimento del 16° anno di età del figlio più giovane.
Il modello a livello scolastico è considerato una linea guida. I tribunali possono adattare il caso concreto, ad esempio se non ci sono sufficienti opzioni di assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia. Secondo il Tribunale federale, i tribunali devono anche prendere in considerazione i criteri usuali come «salute, istruzione, situazione del mercato del lavoro».
Il modello a livello scolastico si applica al contributo di assistenza e al mantenimento dopo il divorzio
Il modello a tappe si applica non solo al contributo di assistenza, ma anche a quello dopo il divorzio. Il Tribunale federale ammette che ciò contraddice «l'idea di fiducia nell’esistenza di matrimonio degno di protezione». Allo stesso tempo, però, afferma che «negli ultimi decenni il matrimonio ha perso gran parte del suo carattere di 'istituzione di mantenimento'. Se i genitori hanno scelto il modello monoreddito durante il matrimonio, dovrebbero essere concessi, se possibile, generosi periodi di transizione». (Ma vedi: «Devo pagare gli alimenti al coniuge dopo il divorzio?»)
Nel caso specifico, si può prevedere che la madre lavori almeno all'80% e che il mantenimento in denaro del marito sia adeguato. Il Tribunale federale respinge il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali per un importo di 3.000 franchi.
Aggiornato il 13 luglio 2023