Lavorare

I giorni di sospensione sono obbligatori nel caso in cui si abbia posto fine al contratto di lavoro di comune accordo?

Un accordo di cessazione del rapporto di lavoro non sempre porta a giorni di sospensione dell’indennità di disoccupazione. Piuttosto, la cassa di disoccupazione deve dimostrare che l'assicurato ha dato al datore di lavoro motivo di interrompere il rapporto di lavoro violando gli obblighi del contratto di lavoro. Ciò è stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza del 10 agosto 2023

Se una persona assicurata è disoccupata «per propria colpa», ciò comporta la sospensione dell'indennità. Un accordo di cessazione del rapporto di lavoro da solo non comporta necessariamente giorni di sospensione; piuttosto, la cassa di disoccupazione deve essere in grado di dimostrare una cattiva condotta da parte del dipendente. 

La cassa di disoccupazione decide sui giorni di sospensione 

Dopo che il dipendente e il datore di lavoro hanno concordato la cessazione del rapporto di lavoro tramite un accordo, il dipendente si iscrive all’Ufficio regionale di collocamento (URC) per poter ricevere le indennità giornaliere dal primo giorno di disoccupazione. Tuttavia, la cassa di disoccupazione decide per 31 giorni di sospensione, poiché la disoccupazione è causata per colpa propria. La decisione su opposizione conferma il numero di giorni di sospensione. Il tribunale cantonale accoglie il ricorso. La cassa di disoccupazione ricorre senza successo in appello in materia di diritto pubblico

La disoccupazione non è necessariamente autoinflitta anche nel caso di accordo per la fine del rapporto di lavoro 

Secondo la prassi e la giurisprudenza consolidata, la disoccupazione per propria colpa sussiste in particolare «se la persona assicurata ha violato gli obblighi del contratto di lavoro e ha quindi fornito al datore di lavoro un motivo di risoluzione del rapporto di lavoro», come afferma il Tribunale federale. Nel caso in esame, l'accordo per la cessazione del rapporto di lavoro «non indica alcun motivo per la cessazione dello stesso». Nei fascicoli sono presenti riferimenti generici a una «mancanza di volontà di prestazione» e al fatto che molti punti «non erano stati soddisfacenti» anche dopo un avvertimento. Tuttavia, questi riferimenti erano tutti generici, ma non c'erano «indicazioni sufficientemente concrete che la prestazione lavorativa del dipendente fosse stata messa in discussione». Come il tribunale cantonale, anche il Tribunale federale è giunto alla conclusione che non c'è stata «una rilevante cattiva condotta da parte del dipendente che gli avrebbe fatto accettare intenzionalmente la perdita del posto di lavoro». 

Il Tribunale federale respinge il ricorso e condanna la cassa di assicurazione contro la disoccupazione a pagare le spese processuali per un importo di 500 franchi svizzeri.