Famiglia
Il consenso successivo può giustificare il rapimento di bambini?
Fondamentalmente sì. Se un genitore acconsente successivamente alla partenza del figlio con atti inequivocabili, lo Stato del nuovo luogo di residenza non deve ordinare il ritorno del figlio. Nella sua sentenza del 30 agosto 2021, il Tribunale federale ha specificato quali azioni possono essere considerate come consenso successivo.
Se una partenza viola i diritti di custodia, ciò è illegale ai sensi della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. Il genitore al quale è stato sottratto il bambino in questo modo può chiedere il rimpatrio. Tuttavia, se ha successivamente acconsentito alla sua sottrazione con azioni chiare, non può far valere il ritorno.
Procedura accelerata in caso di rapimento di bambini
La famiglia viveva insieme a Londra, i genitori avevano la custodia congiunta. La madre non è tornata da un viaggio insieme al figlio e ha informato il padre che sarebbero rimasti in Svizzera. Otto mesi dopo la partenza, su richiesta del padre, il tribunale cantonale ha confiscato, tra l'altro, i documenti di viaggio della madre e del figlio e li ha obbligati a presentarsi alla stazione di polizia tre volte alla settimana. Tre settimane dopo, il tribunale cantonale ha respinto la richiesta di rimpatrio e ha annullato le misure. Il padre ha presentato un ricorso al Tribunale federale.
Il cambiamento di domicilio non deve violare il diritto di custodia
La decisione unilaterale della madre di non tornare presso il suo luogo di domicilio era illegale e il rimpatrio a Londra era di principio dovuto. Tuttavia le autorità del nuovo Paese di domicilio possono rifiutare il rimpatrio, se il genitore richiedente ha successivamente acconsentito al nuovo luogo di domicilio. Il Tribunale può presumere il consenso solo se il genitore lo dà espressamente o con azioni chiare.
Il genitore può autorizzare il rapimento a posteriori
Nel caso in questione, per esempio, il padre aveva sottoscritto l'annuncio di domicilio a Zurigo, aveva contribuito alle spese dell'asilo nido, aveva portato effetti personali in Svizzera e aveva firmato la convenzione di divorzio, con cui la coppia ancora sposata chiedeva il divorzio presso un Tribunale svizzero. Nell'insieme, il Tribunale federale ha considerato le azioni come consenso del padre al nuovo domicilio del figlio. Il Tribunale federale ha anche ritenuto che il padre non poteva ritirare il consenso così dato. Questo valeva anche se non era in grado di esercitare il diritto di visita, come se lo era immaginato.
Come prescritto dalla Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori, le parti non assumono alcuna spesa. Sia le spese processuali che le ripetibili sono coperte dallo Stato.