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È sufficiente che io versi i contributi necessari nel 3° pilastro il 29 dicembre?
Un versamento a una cassa di previdenza professionale è deducibile solo se è già presente nel conto di previdenza individuale nell'anno fiscale in corso. La data di pagamento non è determinante. Questo è stato deciso dal Tribunale federale nella sentenza del 7 dicembre 2022.
I lavoratori dipendenti e indipendenti possono dedurre dal loro reddito i contributi al pilastro 3A. Questo a condizione che i contributi servano «esclusivamente e irrevocabilmente» alla previdenza professionale. Questo avviene solo quando sono definitivamente nel circuito previdenziale. A sua volta, questo requisito è soddisfatto solo se il contributo è stato accreditato sul conto di previdenza individuale.
Addebito dell'importo per il pilastro 3a a fine dicembre
Il 29 dicembre 2017 il contribuente trasferisce un importo dal suo conto postale al pilastro 3a. Il denaro viene accreditato sul conto pensionistico individuale il 3 gennaio 2018 a causa delle festività.
La Commissione tributaria non ammette questo importo in detrazione per l'anno fiscale 2017, mentre il Tribunale amministrativo speciale considera il pagamento tempestivo. L'ufficio delle imposte cantonale si oppone davanti al tribunale amministrativo cantonale, il quale gli dà ragione. I coniugi presentano ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale, ricorso che non viene accolto. Non possono quindi richiedere la detrazione.
Solo il contributo irrevocabile è deducibile
Il Tribunale federale sottolinea che il legislatore consente la deduzione del contributo solo «se non è più utilizzato o non può più essere utilizzato altrove». Solo in questo caso il contributo serve alla previdenza professionale. Il fattore decisivo per la deducibilità dei contributi è quindi «l'ingresso dei fondi nel ciclo previdenziale». Il fatto che l'addebito e l'afflusso al conto di previdenza siano automatizzati non è una prova sufficiente.
L'importo deve essere presente sul conto di previdenza individuale
I ricorrenti sono in grado di dimostrare davanti al Tribunale federale che il 29 dicembre 2017 il pagamento era ancora ricevuto sul conto collettivo della cassa pensioni. Tuttavia, poiché queste prove non erano ancora disponibili nel procedimento preliminare, sono inammissibili e il Tribunale federale non se ne occupa più. In ogni caso, ciò non è determinante, poiché non è sufficiente un accredito sul conto collettivo. La detrazione è possibile solo quando il denaro si trova sul conto pensionistico individuale.
Il Tribunale federale non affronta la richiesta di una perizia informatica, che dovrebbe dimostrare l'irrevocabilità del deposito a causa del flusso di pagamento automatico: «Per la valutazione rilevante in questa sede, è decisiva la data dell'accredito della soluzione pensionistica (...) e non quella dell'addebito». (Vedi anche: «Posso inviare al RAV i miei sforzi lavorativi per posta?»)
Il Tribunale federale respinge il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali per un importo di 2.000 franchi svizzeri.