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Quando la polizia stradale può effettuare un test rapido antidroga?

Un test antidroga rapido è consentito anche se vi sono solo lievi indizi di incapacità alla guida. Il rifiuto non comporta una sanzione più severa.

La polizia può effettuare test preliminari sugli utenti della strada per determinare se sono sotto l'effetto di alcol o droghe. Poiché non si tratta di una misura coercitiva ai sensi del diritto penale, sono sufficienti anche lievi indizi di incapacità alla guida. Il test del sangue, invece, è consentito solo se c'è un ragionevole sospetto di reato. Chi rifiuta il test rapido antidroga e il prelievo di sangue commette il reato di elusione una sola volta.

Il Tribunale federale lo ha confermato nella sentenza del 3 dicembre 2019.

Il conducente rifiuta un test antidroga rapido

La polizia effettua un controllo generale del traffico e ferma un automobilista. Secondo il rapporto della polizia, il conducente mostra un comportamento agitato, occhi che lacrimano e palpebre che tremano. Si oppone sia al test rapido delle droghe che all'analisi del sangue. Il tribunale distrettuale lo ha giudicato colpevole di aver ostacolato le misure di accertamento della sua incapacità alla guida. Il tribunale cantonale di ultima istanza respinge l'appello del conducente, che presenta ricorso in materia penale al Tribunale federale.

Lievi segni di alterazione alla guida sono sufficienti per un test antidroga rapido

Secondo la giurisprudenza consolidata, la polizia può effettuare test antidroga rapidi anche se vi sono solo lievi indizi che la capacità di guida sia compromessa da stupefacenti o droghe. A differenza delle misure coercitive nei procedimenti penali, non è necessario un «ragionevole sospetto». È sufficiente che vi sia la prova che la persona non è in grado di guidare a causa di una sostanza diversa dall'alcol. (Vedi anche: «La polizia può ordinare autonomamente un test rapido per la droga?»)

Per un campione di sangue è necessario un sospetto ragionevole

Il prelievo di sangue è consentito solo se vi è un sufficiente sospetto di reato. Secondo il Tribunale federale, un'indicazione di questo ragionevole sospetto può essere il fatto che la persona interessata abbia rifiutato il test rapido antidroga. Il rifiuto di fornire un campione di sangue comporta una sanzione per aver ostacolato le misure di accertamento dell'inidoneità alla guida.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso nella misura in cui il rifiuto del test rapido sulle droghe non può essere considerato un'aggravante della pena in aggiunta al rifiuto del test del sangue, e condanna il Cantone di Argovia al pagamento delle spese ripetibili pari a 1.500 franchi. Tuttavia, poiché il Tribunale respinge il resto del ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, anch'esse pari a 1.500 franchi svizzeri.

Aggiornato il 14 agosto 2024