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Scuola chiusa a causa del Covid-19: quali diritti ho come genitore?

Se le autorità chiudevano la scuola a causa della pandemia, i genitori responsabili avevano generalmente diritto ad un’indennità.

Nell'ordinanza, ora abrogata, sulle misure in caso di perdita di guadagno in relazione al Coronavirus (ordinanza Covid-19 sulla perdita di guadagno), il Consiglio federale ha disciplinato, tra le altre cose, l’indennità per i genitori che hanno subito una perdita di guadagno a causa della chiusura delle scuole.

La chiusura della scuola può portare ad una richiesta di indennità

I genitori con obblighi di assistenza, assicurati obbligatoriamente presso l'AVS e i cui figli avevano meno di 12 anni, avevano generalmente diritto ad un’indennità. Il diritto all’indennità era esteso fino al compimento del ventesimo anno di età, se il figlio frequentava una scuola speciale.

Si applicavano inoltre le seguenti condizioni:

  • L’Home Office non era possibile;
  • La mancanza di assistenza era dovuta esclusivamente alle misure adottate per combattere la pandemia;
  • L’indennità era dovuta solo al di fuori delle vacanze scolastiche, a meno che il genitore non avesse programmato la cura dei figli da parte di persone particolarmente vulnerabili, come i nonni, o potesse contare sull'assistenza durante le vacanze da parte della scuola;
  • Il genitore non riceveva un'indennità per lavoro ridotto o un'indennità da un altro regime di assicurazione sociale;
  • Solo un genitore ha diritto all’indennità per ogni giorno lavorativo.

Se tutti i requisiti di idoneità sono soddisfatti, il dipendente può richiedere alla propria cassa di compensazione AVS l’indennità per la perdita di guadagno utilizzando il modulo disponibile qui. Se il datore di lavoro ha versato il salario in modo normale, può rivolgersi direttamente alla cassa di compensazione AVS e richiedere l’indennità.

La retribuzione ammonta all'80% del salario

L’indennità ammonta all'80% del salario medio soggetto ai contributi AVS percepito dal dipendente prima dell'inizio del diritto. L'importo massimo dell'indennizzo è di 196 franchi svizzeri al giorno, che corrisponde a un salario mensile medio di 7.350 franchi svizzeri. Il Fondo versa l'indennizzo retroattivamente.

La richiesta di indennità si prescrive dopo cinque anni

Il diritto all’indennità iniziava il 4° giorno a partire da quando tutte le condizioni sopraelencata erano soddisfatte. Il diritto terminava non appena i genitori trovavano una soluzione per l'assistenza all'infanzia o la scuola riapriva.

La cassa pagava le prestazioni con effetto retroattivo. Se il datore di lavoro ha continuato a pagare il salario, la cassa di compensazione AVS versava l'indennità direttamente al datore di lavoro. Il diritto all'indennità non versata si estingue alla fine del 3° mese successivo all'annullamento della misura corrispondente. Il Consiglio federale ha abolito la base del diritto applicabile alla chiusura delle scuole il 17 febbraio 2022, il che significa che il termine per far valere il diritto è scaduto il 31 maggio 2022.

Aggiornato il 1° gennaio 2023