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Un contadino può tenere i maiali immediatamente accanto alla zona residenziale?

L'allevatore deve mantenere il proprio porcile entro la distanza minima consentita dalla zona residenziale. Il Tribunale federale ha confermato il termine per lo smantellamento di una stalla per suini esistente e il rifiuto della licenza edilizia per un nuovo edificio sostitutivo in due sentenze dell'8 luglio 2019.

Se un impianto non è più conforme alle normative ambientali il proprietario deve provvedere al risanamento. L'autorità competente emetterà le necessarie decisioni e specificherà il termine di risanamento. Una nuova costruzione sostitutiva in zona agricola è generalmente ammessa, purché si tratti di un cosiddetto ampliamento interno. Tuttavia il proprietario deve limitare le emissioni nella misura in cui ciò sia consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche.

Il contadino deve chiudere l'azienda e non può costruirne un'altra

Una stalla per suini non è più conforme alle normative ambientali. L'agricoltore richiede quindi una licenza edilizia per un nuovo edificio. Dopo aver dapprima concesso la licenza edilizia, il Comune la rifiuta dopo una procedura di ricorso, perché il nuovo edificio previsto non rispetta la distanza minima prescritta dalla pianificazione territoriale. Nel 2012 il dipartimento cantonale competente fissa un termine per il risanamento della stalla per suini esistente, che ha rifissato più volte nell'arco di 5 anni. Il Tribunale cantonale respinge sia il ricorso contro la licenza edilizia non concessa sia quello contro la decisione di smantellamento. Il Tribunale federale ha confermato entrambe le decisioni.

Porcile da risanare nel centro del paese

Il Tribunale federale ha seguito la posizione del Comune, secondo cui il ricorrente non aveva il diritto «di continuare a gestire l'impianto, che si trova nel mezzo di un'area densamente popolata (centro del paese) e che necessita di essere rinnovato e che viola indiscutibilmente le disposizioni pertinenti in materia ambientale (...), finché non avrà trovato una soluzione adeguata al problema stesso».

Il Tribunale federale ha obbligato l'allevatore a chiudere il porcile esistente entro tre mesi dall'emissione della sentenza. Deve inoltre pagare le spese giudiziarie per un importo di 4.000 franchi svizzeri.

La distanza minima si applica ai nuovi porcili

Il nuovo edificio sostitutivo in questione è in linea di principio un ampliamento interno ammissibile all'interno della zona agricola. L'allevatore deve attrezzare e gestire il nuovo edificio sostitutivo in modo da rispettare i limiti di emissione dell’Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Nel caso di un porcile, deve rispettare le distanze minime richieste dalle norme riconosciute per la detenzione di animali. Nel caso in esame l'autorità competente ha stabilito una distanza minima di 75 m, che il nuovo edificio sostitutivo non rispetta. Per il Tribunale federale il calcolo è ragionevole e per questo motivo ha sostenuto il rifiuto della licenza edilizia per un edificio sostitutivo.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a pagare le spese processuali per un importo di 4.000 franchi svizzeri. Inoltre ha obbligato il denunciante a pagare le spese ripetibili di 4.000 franchi svizzeri.

Aggiornato il 23 febbraio 2023