Lavorare
Un corso di lingua all'estero può portare a giorni di sospensione da parte dell’URC?
In caso di soggiorno all'estero il rischio di sospensione delle indennità giornaliere di disoccupazione sussiste solo se la persona assicurata non era collocabile per questo motivo. Se la persona era collocabile, non ci sono giorni di sospensione, anche se il corso di lingua non è stato finanziato dall'URC. Così ha deciso il Tribunale federale il 22 agosto 2018.
Una persona disposta, capace e autorizzata ad accettare un lavoro ragionevole e a partecipare a misure d’integrazione è considerata collocabile. Se la persona assicurata è disponibile e può tornare in Svizzera entro un periodo di tempo ragionevole, il soggiorno all'estero non modifica la sua collocabilità. Se la persona assicurata può anche dimostrare di aver fatto sufficienti sforzi personali per lavorare, non è giustificata la sospensione delle indennità giornaliere. (Vedi anche: «Ho diritto all'indennità di disoccupazione come donna incinta?»)
L’URC decide giorni di sospensione a causa di un corso di lingua
Un elettricista è annunciato come disoccupato dal 6 ottobre 2015 e chiede all’Ufficio regionale di collocamento (URC) la copertura dei costi di un provvedimento inerente al mercato del lavoro. L'URC rifiuta di coprire i costi, quindi l'elettricista frequenta il corso in Inghilterra a proprie spese dal 16 novembre al 18 dicembre 2015. Il 21 dicembre 2015 l'elettricista firma un contratto di lavoro e viene riassunto a partire dal 1° gennaio 2016. L'Ufficio del lavoro cantonale respinge il ricorso dell'elettricista contro il rifiuto di pagare le spese e nega anche la sua richiesta di indennità di disoccupazione per il periodo dal 15 novembre 2015 al 19 dicembre 2015, poiché era assente all'estero. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali respinge il ricorso. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia di diritto pubblico.
Richieste di impiego possibili anche dall'estero
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i requisiti di disponibilità immediata sono più elevati se l'assicurato segue un corso di lingua di propria iniziativa, ossia se non si tratta di un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione. L'Ufficio cantonale del lavoro ammette che l'elettricista poteva tornare in Svizzera in qualsiasi momento per assumere un lavoro. Tuttavia, esige una prova concreta di ciò, come la conclusione di un’assicurativa che copra i costi di annullamento.
Tuttavia, il danno economico causato dall'abbandono del corso di lingua non sarebbe stato così elevato da indurre l'elettricista a non accettare un lavoro per questo motivo. Egli ha inoltre dimostrato di essersi impegnato a sufficienza nelle ricerche d’impiego, presentando domanda per undici posti di lavoro durante il suo soggiorno all'estero e ricevendo un'accettazione già dopo poche settimane.
Il Tribunale federale ha quindi accolto il suo ricorso e ha stabilito che l'elettricista ha diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione per il periodo del suo soggiorno all'estero. Ha condannato l'Ufficio cantonale del lavoro a pagare le spese giudiziarie per un importo di 500 franchi e a versare spese ripetibili di 2.500 franchi.
Aggiornato il 28 settembre 2023