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Disdetta per modifica

5 risposte sulla disdetta per modifica

Cos’è una disdetta per modifica?

Né al datore di lavoro né a voi come lavoratori è consentito di modificare unilateralmente il contratto di lavoro. Pertanto, se il datore di lavoro intende modificare il contratto di lavoro – ad esempio per proporvi un salario più basso o assegnandovi nuove mansioni – non siete tenuti ad accettarlo.

Se non accettate la modifica, il datore di lavoro può licenziarvi entro i termini stabiliti. Se però il datore di lavoro non vuole risolvere il rapporto di lavoro e unitamente alla disdetta vi offre la possibilità di firmare il contratto modificato, si tratta di una disdetta per modifica.

La disdetta per modifica è ammessa?

In linea generale sì.

Come stabilito dal Tribunale federale, il datore di lavoro deve poter adattare il contratto di lavoro in base a «nuove circostanze economiche o aziendali». «È contrario all’interesse delle parti, nonché all’interesse pubblico, porre il datore di lavoro di fronte alla scelta tra continuare a impiegare il lavoratore alle condizioni esistenti o terminare il rapporto di lavoro».

Attenzione: se non accettate una regolare disdetta per modifica o il nuovo contratto e diventate disoccupati, correte il rischio che vi vengano attribuiti giorni di sospensione.

Quali termini vigono per la disdetta per modifica?

In caso di licenziamento dovuto a modifica del contratto, il datore di lavoro deve innanzitutto rispettare i termini di disdetta ordinari e quelli previsti dal contratto, nonché eventuali periodi protetti. Oltre al termine di disdetta ordinario, il datore di lavoro deve concedervi un periodo di riflessione.

Se durante un periodo protetto il datore di lavoro vi sottopone una nuova proposta contrattuale, quest’ultima a differenza della disdetta non è nulla: la proposta contrattuale può però entrare in vigore solo alla scadenza del periodo protetto nonché del termine di disdetta ordinario.

In quali casi una disdetta per modifica è considerata abusiva?

Come qualsiasi disdetta, anche la disdetta per modifica non può essere abusiva. Il datore di lavoro non può quindi peggiorare le condizioni contrattuali poiché, ad esempio, avete fatto valere diritti derivanti dal contratto di lavoro o esercitato diritti costituzionali.

Nello specifico, una disdetta per modifica è abusiva se il datore di lavoro vuole applicarla contro la vostra volontà, ignorando i termini di disdetta. È abusivo inoltre se il datore di lavoro vi obbliga ad accettare un peggioramento delle condizioni contrattuali non giustificato dalle circostanze. Una disdetta per modifica è considerata giustificata dalle circostanze se, ad esempio, il datore di lavoro la propone per motivi di necessità economica o a seguito del vostro comportamento o delle vostre prestazioni.

Una disdetta per modifica considerata abusiva è anche nulla?

No, anche una disdetta per modifica abusiva è valida. Tuttavia, se siete in grado di dimostrare l’abusività della disdetta per modifica, l’(ex) datore di lavoro è tenuto a indennizzarvi. L’indennità può equivalere ad un massimo di sei mesi di salario. Qualora una disdetta per modifica soddisfi i requisiti del licenziamento collettivo, l’indennità massima è di due mesi di salario


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