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I periodi protetti

5 risposte sui periodi protetti

Cosa significa disdetta in tempo inopportuno e quanto dura il periodo protetto?

Dopo il tempo di prova (anche detto periodo di prova), esistono diversi periodi protetti, durante i quali il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro. Vari eventi possono far scattare un periodo protetto. La durata di quest’ultimo, vale a dire la durata del periodo in cui il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro, dipende dall'evento che lo ha fatto scattare e in parte dalla sua anzianità di servizio:

  • Servizio obbligatorio svizzero militare o di protezione civile, a condizione che il servizio duri più di undici giorni.
Il periodo protetto si applica durante il servizio così come quattro settimane prima e dopo di esso.
  • Il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio di cui non ha colpa.
Il periodo protetto varia a seconda degli anni di servizio e dura:
    • 30 giorni nel primo 1° anno di servizio
    • 90 giorni dal 2° al 5° anno di servizio
    • 180 giorni dal 6° anno di servizio in poi.

Se l'inabilità al lavoro durante il periodo protetto si protrae nel secondo o nel sesto anno di servizio, è il periodo protetto più lungo a dover essere considerato, stando a quanto stabilito dal Tribunale federale.

  • Gravidanza.
Il periodo protetto si applica durante la gravidanza e 16 settimane dopo il parto.
  • Partecipazione a un servizio ordinato dall'autorità federale competente per un'operazione di aiuto all'estero, a condizione che il datore di lavoro abbia dato il suo consenso.
Il periodo protetto si applica per tutta la durata dell’operazione.

Il mio datore di lavoro può licenziarmi anche se sono ancora malato?

Sì. Dopo che il periodo protetto per malattia è scaduto, il suo datore di lavoro può licenziarla anche se la sua inabilità al lavoro continua. Lo stesso vale se non può lavorare a causa di un incidente. Se invece il periodo protetto è ancora in corso e lei non è più completamente ma solo parzialmente inabile al lavoro, il suo datore di lavoro non può licenziarla. Un licenziamento da parte del datore di lavoro è in questo caso nullo.

Cosa succede se la mia datrice di lavoro mi licenzia durante un periodo protetto?

In linea di principio, il licenziamento è nullo e il rapporto di lavoro continua normalmente. Non è nemmeno necessario che lei contesti il licenziamento: un licenziamento nullo ha lo stesso valore di un licenziamento che la sua datrice di lavoro non ha mai espresso. Se la sua datrice di lavoro vuole licenziarla, deve aspettare la scadenza del periodo protetto e deve successivamente darle la disdetta (licenziarla) nel rispetto dei termini di preavviso legali o concordati.

Una risoluzione immediata del contratto per cause gravi è possibile anche in periodo protetto. In questo contesto, per «causa grave» si intende «ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto di lavoro». In caso di controversia, il tribunale decide sull’esistenza o meno di tali cause. Tuttavia, il tribunale non può in nessun caso «riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare». La sua datrice di lavoro non può quindi licenziarla senza preavviso durante un periodo protetto perché la continuazione del rapporto di lavoro le sembra irragionevole a causa della sua assenza e inabilità al lavoro.

Cosa succede se il periodo protetto inizia a decorrere dopo la disdetta del contratto?

A differenza di una disdetta durante un periodo protetto, un licenziamento prima del periodo protetto è da considerarsi valido. Tuttavia, il periodo protetto interrompe il periodo di preavviso e il termine di disdetta è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo protetto.

Anche il congedo di paternità o di assistenza fa scattare un periodo protetto?

Il congedo di paternità non fa scattare un periodo protetto per la disdetta. Tuttavia, se il suo datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro entro sei mesi dalla nascita di suo figlio, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.

Il congedo di assistenza, che entrerà in vigore il 1° luglio 2021, farà invece scattare un periodo protetto. Il congedo di assistenza durerà un massimo di 14 settimane, o 7 settimane per genitore, a meno che lei non abbia scelto una diversa suddivisione del congedo. Il congedo deve essere preso entro un periodo complessivo di 18 mesi. Tale periodo quadro inizia con il percepimento della prima indennità giornaliera. Il periodo protetto si applicherà durante il periodo di diritto al congedo di assistenza, ma per non più di sei mesi dal primo giorno del periodo quadro.


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