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Contratto di lavoro in fallimento

5 risposte al contratto di lavoro in fallimento

In caso di rischio di fallimento del mio datore di lavoro, devo disdire il mio contratto di lavoro?

No, a meno che non abbiate già un accordo vincolante per un nuovo posto di lavoro.

Se il vostro datore di lavoro è insolvente e non può offrire certezze, potete disdire il contratto con effetto immediato. Dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro, tuttavia, perdete il vostro diritto al salario e con esso il diritto a un’eventuale indennità per insolvenza.

Il mio capo ha dichiarato fallimento, mi devo considerare disoccupata?

No, a meno che non siate stati licenziati prima del fallimento.

Spetta all’amministratore del fallimento di risolvere i contratti di lavoro, qualora questo sia necessario per la cura degli interessi della massa e per la sua liquidazione. In tal caso l’amministrazione del fallimento vi comunicherà l’intenzione di non subentrare nei contratti di lavoro in corso e che il rapporto di lavoro sarà risolto alla prima data utile ammessa. In tal modo, a partire dall’apertura della procedura fallimentare avrete diritto a un’indennità giornaliera di disoccupazione pari al 70-80%. A compensazione della differenza avete diritto a eventuali dividendi derivanti dalla massa fallimentare.

Attenzione: a partire dalla dichiarazione di fallimento dovete mettervi alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. Altrimenti, in caso di iscrizione alla cassa di disoccupazione, rischiate giorni di sospensione, vale a dire giorni in cui non ricevete alcuna indennità di disoccupazione.

L’amministrazione del fallimento è subentrata nei contratti di lavoro. Cosa significa?

L’amministrazione fallimentare può subentrare nei contratti di lavoro in corso. Se lo fa, il vostro contratto di lavoro rimarrà in vigore con i precedenti diritti e doveri, come se non fosse mai stato dichiarato fallimento. A corrispondere il salario, tuttavia, non sarà più il vostro capo o datore di lavoro, bensì la massa fallimentare.

L’amministrazione fallimentare vuole modificare i contratti di lavoro. Devo accettare?

No. Di norma, però, modificando i contratti di lavoro l’amministrazione fallimentare ottempera alle norme in materia di fallimento, in base a cui deve riservare lo stesso trattamento ai creditori della medesima classe. Se non accettate il nuovo contratto, l’amministrazione fallimentare deve risolvere il contratto di lavoro di norma rispettando il termine di disdetta.

In linea generale, partire dall’apertura della procedura fallimentare avrete diritto a un’indennità giornaliera di disoccupazione pari al 70-80%. A compensazione della differenza avete diritto a eventuali dividendi derivanti dalla massa fallimentare.

Il mio capo è in fallimento, ma l’azienda è stata acquisita. Cosa significa?

In linea generale, a partire dall’acquisizione il contratto di lavoro viene trasferito con «tutti i diritti e i doveri» ad esso correlati al nuovo proprietario. In base a quanto stabilito dal Tribunale federale, il nuovo proprietario non risponde per rivendicazioni salariali risalenti a prima dell’acquisizione.

Potete rifiutare il trasferimento del vostro contratto di lavoro al nuovo proprietario. In tal caso, il contratto di lavoro verrà «risolto allo scadere del termine di disdetta legale.» Fino a quel momento voi, così come la nuova proprietà, «siete tenuti ad adempiere il contratto.»

Attenzione: se alla scadenza del termine di disdetta non avete trovato un nuovo posto di lavoro, correte il rischio di essere soggetti a una riduzione dell’indennità di disoccupazione per disoccupazione per propria colpa.


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