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Agenzia di collocamento

5 risposte sull'agenzia di collocamento

Cosa posso aspettarmi da un'agenzia di collocamento privata?

Un'agenzia di collocamento opera «regolarmente e in cambio di una remunerazione sul mercato interno", «facendo incontrare persone in cerca di lavoro e datori di lavoro per la stipula di contratti di lavoro». Non c'è garanzia di trovare lavoro attraverso un'agenzia di collocamento privata. In Svizzera sono autorizzate a lavorare come agenzie di collocamento solo le agenzie che hanno un permesso. Quest'ultimo, a sua volta, è concesso all'agenzia di collocamento solo a determinate condizioni, in particolare «dietro una garanzia di collocamento professionale».

L'agenzia di collocamento deve stipulare con Lei un contratto di collocamento in forma scritta. Questo contratto deve specificare le prestazioni e i costi. La Sua agenzia di collocamento non può obbligarla a cercare lavoro esclusivamente per il suo tramite. Pertanto, in conformità con le direttive e i commenti relativi al collocamento della SECO, in un contratto di collocamento con un periodo di validità specifico deve essere inclusa la seguente disposizione: «Entrambe le parti hanno il diritto di disdire l'accordo in qualsiasi momento senza preavviso o riserva».

Devo pagare per un'agenzia di collocamento privata?

Sì, a condizione che sussista un accordo in merito con l'agenzia di collocamento, nel qual caso quest'ultima ha il diritto di addebitarle una tassa di registrazione, una commissione e un compenso aggiuntivo se avete concordato delle prestazioni speciali..

Tassa di registrazione agenzia di collocamento

L'agenzia di collocamento può esigere da Lei al massimo e una tantum 45 franchi per ciascun mandato di collocamento. Questo importo massimo si applica anche se l'agenzia di collocamento mette il Suo profilo di lavoro nella propria pubblicazione o se lavora insieme ad altri fornitori.

Il mandato dura almeno sei mesi, a meno che l'agenzia non Le trovi lavoro prima.

Commissione d’intermediazione

L'agenzia di collocamento può concordare con Lei una commissione d’intermediazione che le è dovuta nel caso in cui riesca a trovarle un lavoro.

La commissione d’intermediazione può ammontare al massimo al 5% del primo stipendio annuo lordo, più , l'imposta sul valore aggiunto, se concordata. Nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato di non più di dodici mesi, mediato dall'agenzia, la commissione d'intermediazione ammonta al massimo al 5 percento del del totale dello stipendio lordo concordato.

Se dopo la prima intermediazione andata a buon fine, Lei stipula altri contratti di lavoro con lo stesso datore di lavoro senza il supporto dell'agenzia di collocamento, quest'ultima non può addebitarle ulteriori commissioni d'intermediazione.

Compenso per prestazioni speciali

L'agenzia di collocamento può chiedere un extra per le prestazioni speciali. Si tratta di misure per casi particolarmente difficili in cu, come scrive la SECO nelle sue direttive e commenti relativi al collocamento «per l'agenzia di collocamento è chiaro fin dall'inizio che la ricerca di un impiego può riuscire solo con l'aiuto di mezzi straordinari». Questi ultimi comprendono, per esempio, perizie psicologiche, test attitudinali speciali o supporto nella preparazione dei dossier di candidatura.

L'agenzia di collocamento non può fissare il compenso per tali prestazioni speciali sotto forma di somme forfettarie o di percentuali dello stipendio.

Anche un portale di ricerca su internet rientra tra i «servizi per l'impiego»?

Sì.

Sia un sito in cui si possono inserire i propri dati e successivamente ricevere offerte adeguate, sia un portale in cui si mette un'inserzione e si può essere contattati da un potenziale datore di lavoro, rientrano nel concetto di collocatore ai sensi della legge federale sul collocamento.

Per un portale di ricerca su Internet, i requisiti della legge federale sul collocamentoIn particolare, un tale collocatore non può applicare tariffe e commissioni diverse da quelle di un collocatore «tradizionale».

Cosa distingue l'URC da un'agenzia di collocamento privata?

Anche gli Uffici regionali di collocamento (URC) istituiti dai cantoni operano come intermediari nella ricerca di occupazione: «Gli uffici di collocamento dei cantoni (...) sono impegnati nella ricerca di posti di lavoro e lavoratori adeguati». A differenza delle agenzie di collocamento private, gli URC non sono autorizzati a farla pagare per i loro servizi.

L'agenzia di collocamento privata, in possesso di un adeguato permesso, ha un accesso limitato al Sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro COLSTA. Questo accesso permette al reclutatore di controllare se un profilo corrisponde a un posto vacante di cui è a conoscenza. Se il profilo è anonimizzato, può contattare l'URC che gli assegnerà la persona in cerca di lavoro. Se quest'ultima ha dato il consenso, l'agenzia di collocamento vedrà i suoi dati di contatto nel sistema d'informazione e potrà contattarla direttamente.

Un'agenzia di collocamento privata non ha accesso a dati personali particolarmente sensibili..

L'URC riconosce l'iscrizione presso l'agenzia di collocamento privata come uno sforzo nella ricerca di lavoro?

Questo aspetto deve essere chiarito in anticipo insieme al proprio consulente dell'URC.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale iscriversi a un'agenzia di collocamento privata non è in nessun caso sufficiente a compensare il numero troppo basso di candidature effettivamente inviate. Il Tribunale federale accetta con difficoltà anche il fatto di limitarsi a iscriversi a delle agenzie di collocamento private senza presentare nessuna candidatura di propria iniziativa.


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