Consumo & Internet
Cosa posso vendere nel negozio della fattoria?
Solo se il negozio della fattoria si trova nella zona agricola gli alimenti venduti devono provenire dalla regione. Anche i negozi di prodotti agricoli sono obbligati all'autocontrollo. Il responsabile deve garantire che nel negozio agricolo vengano venduti solo alimenti sicuri.
I negozi di prodotti agricoli nella zona agricola sono conformi alle norme di zona se vendono prodotti propri e, se del caso, prodotti della regione. Come qualsiasi altra attività alimentare anche un negozio di prodotti agricoli deve garantire il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di derrate alimentari.
Il negozio della fattoria può anche vendere alimenti prodotti da altri
Un negozio agricolo non è obbligato a vendere solo alimenti di propria produzione. Tuttavia se il negozio agricolo si trova in zona agricola si applicano le norme di pianificazione del territorio relative alla conformità alla zona. In particolare i prodotti venduti devono essere «prodotti nella regione e oltre la metà nell'azienda d’ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione».
La legislazione sulle derrate alimentari si applica anche ai negozi delle fattorie
Prima di aprire un negozio di prodotti agricoli una persona deve generalmente registrare l'attività presso l'autorità cantonale competente. Le eccezioni si applicano in particolare alle piccole imprese che vendono i loro prodotti esclusivamente in piccole quantità e direttamente o tramite esercizi commerciali locali. Oltre a rispettare l'obbligo di registrazione, lo spaccio aziendale dev’essere in grado di garantire la sicurezza dei prodotti venduti.
Il gestore del negozio agricolo deve designare una persona responsabile con un indirizzo professionale in Svizzera. Se non lo fa, la direzione dell'azienda agricola è automaticamente responsabile della sicurezza dei prodotti nell'azienda. In particolare il responsabile è tenuto a garantire che nel negozio della fattoria vengano venduti solo prodotti alimentari conformi alla legislazione in materia di derrate alimentari.
Se sono soddisfatti tutti i requisiti di legge, in particolare quelli relativi all'obbligo di registrazione e alle norme igieniche, il gestore può in linea di principio vendere tutti i cosiddetti «alimenti sicuri»: alimenti non dannosi per la salute né inadatti al consumo umano.
Requisiti di etichettatura per gli alimenti
Se un'azienda agricola vende alimenti di produzione propria deve garantire che non mettano in pericolo la salute umana e non inducano in inganno.
Agli alimenti si applicano ampie norme di indicazioni obbligatorie. I prodotti preconfezionati devono essere etichettati e, in caso di vendita sfusa, l'azienda deve mostrare le informazioni su richiesta. Inoltre dev’essere indicato il prezzo effettivo da pagare in franchi svizzeri, che dev’essere facilmente visibile e chiaramente leggibile. (Vedi anche: «Gli ingredienti alimentari possono essere dichiarati in una lingua straniera?»)
Un'azienda agricola può vendere prodotti come «biologici» solo se li produce e li commercializza in conformità con l’ordinanza sull’agricoltura biologica. (Vedi anche: «Quando un uovo è «da allevamento all’aperto»?»)
Aggiornato il 23 febbraio 2023