Consumo & Internet
I media possono pubblicare le foto delle vittime di maltempo?
I media possono pubblicare immagini di persone colpite da maltempo, a condizione che queste siano d'accordo. Se la persona ritratta non ha acconsentito alla pubblicazione, questa è generalmente illegale. Di norma, non vi è alcun interesse pubblico nella pubblicazione di un'immagine identificativa.
Il diritto alla protezione della personalità protegge una persona, tra l'altro, dall'identificazione di notizie su di lei diffuse dai media senza il suo consenso. Tuttavia, l'identificazione non è illegale se è giustificata da un interesse pubblico prevalente. Le notizie sui disastri naturali sono di per sé di interesse pubblico. Tuttavia, in genere non è nell'interesse pubblico conoscere il volto o il nome delle persone colpite da disastri naturali.
Quando si fa un reportage su una vittima, i parenti possono opporsi se tale reportage identifica il defunto. Tuttavia, essi hanno un diritto indipendente alla protezione della loro personalità in quanto parenti. D'altra parte, non possono opporsi alla pubblicazione a nome della vittima, poiché la personalità termina con la morte.
Le vittime di maltempo sono involontariamente sotto gli occhi del pubblico
Le persone colpite da un disastro naturale sono i cosiddetti «personaggi relativi della storia contemporanea». A differenza, ad esempio, di un politico o di uno sportivo, la vittima di una tempesta non ha cercato o accettato pubblicità. Come scrive il Tribunale federale, è una caratteristica di una persona relativa della storia contemporanea «il fatto che il bisogno di informazioni che legittimano la cronaca esista solo temporaneamente, a causa e in relazione a uno specifico evento eccezionale».
Tale evento straordinario può essere un disastro naturale. Che il resoconto includa anche le persone colpite è ammissibile. Tuttavia, per poter identificare i dati, è necessario che vi sia un interesse pubblico particolare a sapere chi è stato vittima della tempesta. Di norma, questo non è il caso.
La legge protegge anche i parenti
Se la tempesta ha provocato vittime, si pone la questione di chi può opporsi alla diffusione del nome della vittima. È vero che il Tribunale federale riconosce la cosiddetta «protezione post mortem della personalità» solo in casi eccezionali (si veda, ad esempio, «Chi organizza il funerale?»). Tuttavia, i parenti hanno un diritto indipendente alla protezione della loro personalità e, a causa del loro stretto attaccamento alla vittima, possono chiedere che i media non riportino notizie su di loro in modo identificativo.
Il Codice deontologico dei giornalisti - non vincolante dal punto di vista legale, ma importante nella pratica - afferma nelle sue linee guida che le immagini dei disastri devono «rispettare la dignità umana e tenere conto anche della situazione delle famiglie e dei parenti delle persone colpite». Questo vale «soprattutto nell'ambito dell'informazione locale e regionale».