Consumo & Internet

In che modo la compagnia aerea deve indicare i prezzi dei voli su Internet?

L'ordinanza sull’indicazione dei prezzi si applica ai prezzi dei voli su Internet. I fornitori stranieri devono integrare il prezzo con riferimenti alla valuta.

Una compagnia aerea e qualsiasi altro fornitore di servizi che offre voli non possono pubblicare prezzi di fantasia; i prezzi devono soddisfare i requisiti dettagliati dell’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi. (Vedi anche: «Gli sconti del rivenditore online sono vincolanti?»)

Esistono anche requisiti per i fornitori stranieri che si rivolgono esplicitamente a un pubblico svizzero. Quest’ultimi devono dichiarare come convertono la valuta.

La compagnia aerea deve indicare il prezzo esatto del volo

Se una compagnia aerea o un altro fornitore di servizi offre viaggi aerei da un aeroporto in Svizzera o nell'Unione Europea (UE), deve indicare le condizioni tariffarie applicabili. Deve indicare il prezzo effettivo da pagare. Oltre alla tariffa effettiva, sono incluse «tutte le tasse, le tariffe, i supplementi e gli oneri inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione». Anche i costi aggiuntivi opzionali devono essere comunicati in modo trasparente all'inizio di ogni processo di prenotazione.

Il prezzo del fornitore online estero deve essere comprensibile

Se un fornitore online offre viaggi aerei espressamente per un pubblico svizzero ma non ha una filiale in Svizzera, deve comunicare in modo trasparente la conversione nella valuta nazionale svizzera: Se il fornitore fattura il volo in una valuta estera, deve indicare un prezzo di riferimento in franchi svizzeri e dichiarare che il prezzo effettivo in franchi svizzeri dipende dal tasso di cambio giornaliero.