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In ritardo in ufficio a causa della cancellazione del treno! Le FFS mi risarciscono?
I passeggeri ferroviari hanno diritto a un risarcimento in caso di ritardo del servizio di trasporto pubblico. L'importo del risarcimento dipende dalla durata del ritardo. Il datore di lavoro, invece, non è tenuto a pagare al dipendente ritardatario lo stipendio per il tempo di lavoro perso.
Dal 1° gennaio 2021, i passeggeri dei trasporti pubblici - ad eccezione delle funivie e dei servizi di navigazione autorizzati - hanno diritto a un indennizzo in caso di ritardi e cancellazioni, come stabilito dalla Legge sul trasporto di viaggiatori. Il presupposto è che il ritardo sia di almeno 60 minuti e che il risarcimento sia di almeno 5 franchi svizzeri.
Al contrario, il datore di lavoro non è obbligato a pagare il salario se il lavoro viene perso a causa di un ritardo del treno.
Le FFS devono assumersi la responsabilità di ritardi e cancellazioni
Se il ritardo è di almeno un'ora, l'azienda di trasporto deve risarcire il passeggero con almeno il 25% del prezzo pagato. Se il ritardo è di almeno due ore, il passeggero ha diritto al 50% del prezzo pagato. Anche le persone in possesso di un abbonamento hanno diritto a un risarcimento ragionevole. L'azienda di trasporto deve specificare nelle sue condizioni di risarcimento come calcola l’indennizzo in questo caso. Oltre al risarcimento, il passeggero ha diritto a una «ragionevole assistenza»: a seconda della fattibilità e delle circostanze, l'azienda di trasporto deve fornire al passeggero i pasti e, se necessario, pagare il pernottamento.
Se il passeggero può dimostrare in modo credibile che il viaggio non ha più il suo scopo a causa di un ritardo o di una cancellazione, può rinunciare al viaggio e ha diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. Se rinuncia solo al viaggio di ritorno, ha diritto a un rimborso proporzionale del prezzo del biglietto.
Lavoratore responsabile del ritardo
Sebbene anche i passeggeri del trasporto pubblico abbiano ora diritto a un risarcimento, la responsabilità nell’ambito del rapporto di lavoro rimane la stessa: se un passeggero è in ritardo a causa della cancellazione di un treno, si tratta di un caso di forza maggiore. Il datore di lavoro non deve assumersi la responsabilità e non deve pagare il salario per il tempo perso.
Aggiornato il 27 aprile 2023