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Per quali difetti è responsabile la venditrice di una moto d’occasione?
Se la venditrice e l'acquirente non hanno concordato nulla, la venditrice di un'auto usata è responsabile, da un lato, delle qualità promesse e, dall'altro, del fatto che la moto non presenti difetti. La venditrice può tuttavia concordare con l'acquirente altre garanzie o escludere del tutto la garanzia.
Se la venditrice e l'acquirente non hanno concordato nulla, si applica la garanzia legale. Una clausola contrattuale può estendere la garanzia o escluderla del tutto. Tuttavia, se la venditrice agisce in modo fraudolento è responsabile del difetto, anche se ha escluso qualsiasi garanzia.
Garanzia legale
In assenza di una disposizione contrattuale la venditrice è in primo luogo responsabile nei confronti dell'acquirente per le qualità promesse. Se, ad esempio, vende la moto con la garanzia che si tratta di un veicolo non incidentato, dev’esserne responsabile.
Attenzione: a differenza di un'auto, una moto è considerata «non incidentata» anche quando le varie parti danneggiate in un incidente sono state completamente sostituite e la moto è quindi nuovamente in stato a nuovo. Al contrario, una moto è considerata un veicolo incidentato se, ad esempio, il telaio è danneggiato, anche se a prima vista può sembrare non importante.
La venditrice inoltre è tenuta a garantire che la moto sia priva di difetti che «materialmente o giuridicamente tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è destinata». La venditrice non è invece responsabile per un difetto di cui l'acquirente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l’«ordinaria diligenza».
Garanzia contrattuale
La venditrice e l'acquirente possono escludere completamente la garanzia legale, il che corrisponde ad un acquisto come visto, oppure escludere la garanzia legale ma concordare garanzie contrattuali.
Se si concorda una garanzia, la venditrice è responsabile solo dei difetti coperti dalla garanzia. Non è responsabile degli altri, anche se nascosti.
È anche possibile concordare che l'acquirente accetti una semplice riparazione nel caso di un difetto coperto dalla garanzia.
Il dolo e l’inganno intenzionale non sono protetti
Indipendentemente da quello che la venditrice e l'acquirente hanno convenuto in termini di garanzia, il dolo e l’inganno intenzionale non sono tutelati. Per quanto riguarda la garanzia legale, l'acquirente deve notificare tempestivamente il difetto, secondo la legge «nell’ordinario andamento degli affari». Deve quindi esaminare attentamente la moto prima dell'acquisto o al più tardi dopo il ricevimento e segnalare il difetto non appena lo scopre, altrimenti il difetto si considera accettato. Ma se la venditrice ha deliberatamente ingannato l'acquirente questi termini di notifica non si applicano.
Lo stesso vale se la venditrice e l'acquirente hanno escluso la garanzia legale; se il venditore dissimula dolosamente un difetto, è responsabile in ogni caso.
Aggiornato il 1° settembre 2022