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Posso detrarre l'affitto dal salario del mio collaboratore domestico?

Se il lavoratore domestico vive con il datore di lavoro, quest'ultimo può detrarre l'affitto fino a un certo importo dal salario versato come retribuzione in natura.

Il contratto normale per il personale domestico (CNL Personale domestico), che è considerato lo standard minimo in tutta la Svizzera, stabilisce un salario minimo per i lavoratori domestici che svolgono lavori generici di cura della casa e che lavorano almeno 5 ore alla settimana nell'abitazione, e regola anche il salario in natura consentito. Tale salario si basa sulla tariffa applicabile per il vitto e l'alloggio ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS).

I CNL cantonali possono andare oltre i requisiti del CNL del personale domestico, ma fanno anche regolarmente riferimento alle tariffe dell'AVS per il calcolo del salario in natura consentito. Ciò vale anche per il CNL di Ginevra, che è stata l'unica a stabilire salari minimi obbligatori prima dell'entrata in vigore del CNL nazionale.

I compensi in natura consentiti sono limitati

Attualmente, la detrazione massima consentita per vitto e alloggio è di 33 franchi al giorno. Per il solo alloggio è ammessa una detrazione di 11,50 franchi a notte. Per i singoli pasti si applicano i seguenti importi massimi di detrazione: colazione CHF 3,50, pranzo CHF 10, cena CHF 8. La detrazione è consentita solo per i servizi effettivamente ricevuti. Se il lavoratore domestico trascorre la notte o mangia fuori casa, il datore di lavoro non può detrarre nulla dal salario.

Attenzione: Il CNL nazionale per il personale domestico è limitato nel tempo, anche se il Consiglio federale lo ha prorogato fino al 31 dicembre 2025. Il datore di lavoro non può escludere il CNL nazionale in questo ambito. Solo a Ginevra, al posto del CNL nazionale, si applica il CNL cantonale per le pulizie domestiche, anch'esso con valenza obbligatoria.

Aggiornato il 31 ottobre 2024