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Posso importare e piantare piante esotiche?
L'importazione di piante dall'UE è in linea di principio consentita. Le eccezioni riguardano le piante minacciate di estinzione e le piante alloctone invasive.
Per contenere la diffusione di malattie e parassiti delle piante e per garantire la biodiversità, il commercio internazionale di piante è regolamentato e in alcuni casi vietato. Secondo i principi della legge sulla protezione dell’ambiente, ogni persona deve utilizzare gli organismi in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo o l'ambiente e da non pregiudicare la biodiversità e la sua utilizzazione sostenibile. In particolare, le specie alloctone invasive non possono essere importate dall'UE. Infine, per alcune specie vegetali a rischio di estinzione è necessaria un'autorizzazione.
La Svizzera forma una zona fitosanitaria insieme al Principato del Liechtenstein e all'UE. Chiunque importi piante dal Principato o dall'UE nel proprio bagaglio personale e non per scopi professionali o commerciali di regola può senz’altro farlo. Il passaporto fitosanitario è di regola obbligatorio per le importazioni professionali o commerciali.
L'importazione di piante da Paesi terzi in linea di principio non è consentita.
In linea di principio non è consentita l'importazione di piante a rischio di estinzione
Indipendentemente dalla sua origine, l'importazione di una pianta protetta dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) non è generalmente consentita. Tuttavia, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può rilasciare un'autorizzazione per determinate piante.
Divieto di importazione di piante esotiche invasive
Non è inoltre consentita l'importazione di piante alloctone invasive, indipendentemente dalla loro origine, se il Consiglio federale le ha inserite nell'elenco degli organismi alloctoni invasivi vietati o ne ha vietato la "messa in commercio". Esso si applica a ben 30 specie a partire dal 1° settembre 2024, come il lauroceraso o il lillà estivo. In singoli casi è previsto anche l'obbligo di notifica. (Vedi anche: «7 risposte in merito alla modifica dell'ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente»)
Attenzione: i Cantoni possono emanare ulteriori misure per combattere le piante alloctone, soprattutto se possono danneggiare l'uomo, gli animali o l'ambiente. Questi provvedimenti possono entrare in vigore anche se un negozio locale ha venduto regolarmente la pianta.
Libero scambio nell'area fitosanitaria UE-Svizzera
L'importazione privata di piante dal Principato o dall'area UE è possibile senza restrizioni, a parte le eccezioni sopra menzionate.
Dal 1° gennaio 2020 si applicano regole più severe alle importazioni professionali o commerciali, ad esempio da parte di un agricoltore o nel commercio online. In linea di principio, tutte le piante necessitano di un «passaporto fitosanitario». Questo documento ufficiale, valido per il commercio all'interno della Svizzera e con l'UE, conferma che le merci soddisfano le norme fitosanitarie. L'importatore può quindi essere certo che la pianta provenga da un impianto di produzione ufficialmente controllato e può risalire alla pianta attraverso la catena commerciale. Questo può essere utile, ad esempio, se si scopre che la pianta è malata o infestata da parassiti.
Attenzione: dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell'area fitosanitaria. Fa eccezione l'Irlanda del Nord, che è ancora considerata parte dell'area fitosanitaria.
Nessuna importazione di piante al di fuori dell'UE / AELS
L'importazione di piante e semi di piante da Paesi terzi è di principio vietata. I Paesi terzi comprendono le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti francesi d'oltremare.
Determinate piante possono essere importate da Paesi terzi solo con un passaporto fitosanitario. Chi desidera importare tali piante deve far controllare la pianta e il relativo passaporto fitosanitario dalle autorità doganali al momento dell'ingresso in Svizzera.
Aggiornato il 14 agosto 2024