Lavorare

Posso inviare una disdetta del rapporto di lavoro per e-mail?

Sia il dipendente che il datore di lavoro possono inviare la disdetta per posta elettronica, a meno che non sia specificato diversamente nel contratto di lavoro.

La legge non disciplina la forma della disdetta di un contratto di lavoro. Tuttavia, il contratto di lavoro può prevedere che le parti debbano inviare la disdetta per iscritto. In questo caso, la disdetta inviata per e-mail è generalmente nulla, a meno che non sia firmata con una firma elettronica qualificata.

In linea di principio, la disdetta inviata per posta elettronica non adempie alle condizioni di una disdetta inviata «per iscritto»

Se il contratto di lavoro prevede che le parti inviino la disdetta «per iscritto», una disdetta del rapporto di lavoro inviata per e-mail è generalmente nulla. Tuttavia, poiché la firma elettronica qualificata equivale a una firma autografa, una disdetta del rapporto di lavoro inviata per e-mail è valida anche quando il contratto di lavoro richiede una disdetta scritta. Tuttavia, se la firma elettronica qualificata è espressamente esclusa dal contratto, è valida solo la firma autografa.

La data di ricezione è determinante per il rispetto del termine di disdetta

Per il rispetto del termine di disdetta è determinante la ricezione della disdetta. Nel caso quindi di un invio per e-mail non è determinante il momento dell'invio. L'onere della prova è a carico della persona che invia la disdetta: in caso di controversia, deve essere in grado di dimostrare, mediante una ricevuta o un'altra prova, che la disdetta è stata ricevuta dal destinatario nella casella di posta elettronica in tempo utile. Vedasi anche: «Posso trasmettere per e-mail all’URC l’elenco delle mie ricerche di lavoro?»