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Posso ordinare un animale esotico su internet?

Ordinare un animale esotico online è spesso vietato dalla legge sulla protezione delle specie. Anche la detenzione di un animale selvatico può richiedere una autorizzazione.
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) regola e protegge il commercio internazionale delle specie di animali selvatici minacciate di estinzione. Chiunque desideri acquistare un animale coperto dalla CITES deve ottenere una autorizzazione o un certificato dal Paese esportatore e un autorizzazione dall'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e la veterinaria (FSVO). Anche la detenzione di molti animali è soggetta ad autorizzazione.
Il commercio di animali esotici è spesso illegale
Poiché molti animali selvatici esotici sono in pericolo di estinzione o addirittura minacciati, il loro commercio è spesso vietato. Chiunque importi in Svizzera un animale protetto dalle Appendici I - III della CITES ha la responsabilità di assicurarsi che siano disponibili le autorizzazioni e i certificati necessari del Paese di esportazione o riesportazione. Anche chi possiede un animale di questo tipo ha un obbligo della prova. In particolare, il proprietario deve disporre di «documenti che consentano di verificarne la provenienza e l’origine, nonché la legalità della circolazione». Per poterlo verificare, gli organi di controllo competenti devono essere autorizzati ad accedere ai locali e alle strutture in cui si trova l'animale esotico o in cui si sospetta che si trovi l'animale esotico. Se le autorità di controllo accertano la mancanza dei documenti richiesti, sequestrano l'animale. Possono, ma non sono obbligate, concedere alla persona responsabile un periodo di grazia per presentare i documenti richiesti.
La detenzione di animali selvatici richiede solitamente una autorizzazione
Anche se sono disponibili tutte le prove richieste dalla legislazione sulla protezione delle specie, il proprietario di un animale esotico ha generalmente bisogno di un'autorizzazione da parte dell'autorità veterinaria cantonale. Se è necessaria un'autorizzazione, la detenzione dell'animale è consentita solo se un guardiano di animali si assume la responsabilità della cura dell'animale. Il guardiano di animali deve avere una formazione riconosciuta dall'UFV. Per alcune specie animali è sufficiente che il detentore sia in possesso di un certificato di idoneità.
Se l'animale selvatico ha esigenze particolari in termini di allevamento e cura, il proprietario deve fornire una perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto per dimostrare che gli stabulari e le strutture previste sono adatte alla detenzione dell'animale.
Aggiornato il 27 dicembre 2024