Salute
Chi paga se devo andare in ospedale all'estero?
In linea di principio la cassa malati copre i costi delle cure all’estero in caso d’urgenza. Ciò vale sia in caso di malattia che di infortunio. Un'assicurazione complementare è particolarmente utile quando si viaggia in Paesi in cui i costi delle cure sono molto più alti che in Svizzera.
Affinché l'assicurazione di base copra i costi delle cure all'estero, deve sussistere un'emergenza. Ciò è il caso «se l’assicurato che soggiorna temporaneamente all’estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato». In assenza di un accordo internazionale contrario, la cassa malati copre i costi solo nell'ambito dell'assicurazione di base, per cui il limite massimo è pari al doppio dei costi che la cassa malattia coprirebbe in Svizzera. Questo limite massimo dei costi si applica anche in caso di infortunio all'estero.
A seconda della destinazione o del tipo di assicurazione contro gli infortuni, è consigliabile stipulare un'assicurazione aggiuntiva come il Libretto ETI con Protezione Plus per evitare lacune nella copertura.
Emergenza all'estero: la cassa malati paga solo una parte
Chi si reca nei Paesi dell'UE/AELS o nel Regno Unito può ricevere cure d'emergenza per malattie in questi Paesi sulla base dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale. Per gli assicurati residenti in Svizzera valgono le stesse regole degli assicurati nazionali: si applicano sia il catalogo delle prestazioni che la partecipazione ai costi del Paese di residenza. L'assicurazione di base in Svizzera non detrae dalla franchigia e dall’aliquota percentuale, la partecipazione ai costi pagata all'estero (vedi anche: «La mia cassa malati deve pagare per le cure nell'UE?»)
Nel caso di un viaggio in un Paese al di fuori dell'UE/EFTA o del Regno Unito, l'assicurazione di base copre al massimo il doppio di quanto costerebbe un trattamento d'emergenza in Svizzera. Inoltre, l'assicurazione di base copre solo la metà delle spese di trasporto indicate dal profilo medico, e questo solo nella misura di 500 franchi all'anno. L'assicurazione di base non copre le spese di salvataggio all'estero.
Attenzione: in caso di degenza ospedaliera in un Paese al di fuori dell'UE/AELS o del Regno Unito, l'assicurazione di base coprirà al massimo il 90% dei costi che comporterebbe una degenza ospedaliera in Svizzera. Infatti, la quota di partecipazione dei Cantoni alla rimunerazione delle prestazioni ospedaliere è pari ad almeno il 55% e quella dell'assicurazione di base ad un massimo del 45%.
Trattamento pianificato all'estero non coperto
L'assicurazione di base deve attenersi al catalogo delle prestazioni previsto dalla legge e quindi, in linea di principio, non può coprire le cure programmate all'estero. L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il trattamento non sia possibile in Svizzera.
L'assicurazione infortuni offre ulteriori prestazioni
In caso di infortunio all'estero, chi è assicurato per gli infortuni tramite la propria datrice di lavoro riceve dalla propria assicurazione infortuni parimenti un importo fino ad un massimo del doppio di ciò che sarebbe stato pagato per le cure in Svizzera. A differenza dell'assicurazione malattia, tuttavia, l'assicurazione contro gli infortuni rimborsa anche le spese di salvataggio e ricupero necessarie, nonché le spese di viaggio e di trasporto necessarie dal profilo medico. Il limite massimo dei costi è pari a un quinto dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato. Attualmente, questo importo massimo è di 148.500 franchi svizzeri.
Attenzione: se la persona che ha subìto l'infortunio è coperta dall'assicurazione malattia, questa rimborserà solo la metà delle spese di trasporto indicate dal profilo medico, e solo fino ad un importo di 500 franchi all'anno. L'assicurazione di base non copre le spese di salvataggio all'estero.
Aggiornato il 14 settembre 2023